Art. 5.
(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria).

      1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, il Ministro della giustizia procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. Viene istituito il ruolo tecnico del personale dell'amministrazione giudiziaria, con profili professionali definiti in sede di contrattazione collettiva.
      2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate e sono riassorbite a seguito delle cessazioni nonché delle progressioni professionali di cui alla presente legge.
      3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007-2009:

          a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui fino a un massimo di 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009, e le

 

Pag. 36

restanti unità negli anni 2008 e 2009 ai sensi dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei limiti ivi previsti;

          b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, ad assumere personale, nel medesimo triennio, nell'area C, posizione economica C1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area B, nel limite di spesa di euro 4.802.084 per l'anno 2008 e di euro 9.604.168 a decorrere dall'anno 2009;

          c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad assumere personale nell'area B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area A, nel limite di spesa di euro 772.000 a decorrere dall'anno 2008.

      4. In attesa della specifica disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri per il quadriennio 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, finalizzata a consentire l'attuazione dei processi di riqualificazione del personale, le progressioni professionali di cui ai commi 2 e 3 e quelle all'interno delle aree, anche in relazione alle procedure avviate, sono consentite, in via prioritaria, ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore da almeno cinque anni, ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, avuto riguardo in via prevalente al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.